Lo Studio Legale Ferrara in collaborazione con l’associazione di tutela dei consumatori utenticonsumatori.it ha deciso di offrire ai colleghi avvocati un servizio di domiciliazioni legali da tutta Italia. E’ partner di utenti consumatori associazione a difesa dei consumatori.
Grazie alla nostra esperienza e ai numerosi studi legali affiliati con la nostra associazione abbiamo deciso di offrire ai legali che cercano domiciliazioni.
Mettiamo in contatto l’avvocato che cerca la domiciliazione direttamente con uno dei nostri legali affiliati senza prendere alcuna commissione.
L’idea di utenticonsumatori.it nasce dall’esigenza primaria di tutelare il consumatore su tutto il territorio nazionale.
Attraverso questo servizio che mira a creare una rete network di avvocati su tutto il territorio nazionale potrai anche essere scelto dalla nostra associazione come domiciliatario.
Il servizio nasce per mettere in contatto gratuitamente i legali di tutta Italia.
Il servizio di domiciliazione offerto da utenti consumatori è semplice, pratico e allo stesso tempo innovativo.
Non abbiamo creato una piattaforma dedicata, questo per abbattere i costi di gestione, ma selezioniamo gli avvocati che si affidano a noi attraverso, colloqui, conoscenze dirette ed esperienza maturata nel corso degli anni. In un certo senso li garantiamo in base all’esperienza.
Se ne avremo l’esigenza e gli avvocati iscritti sul nostro sito avranno l’esigenza creeremo con l’apporto di una società esterna una piattaforma digitale.
Ci rivolgiamo ad avvocati e praticanti avvocati. Attraverso il nostro sito internet domiciliazioninapolinord.com potrai trovare, sostituiti d’udienza, domiciliatari per un intero giudizio.
La mission di “utenti consumatori” è incentrata sui “sostituti d’udienza” e “domiciliazioni”.
LA DOMICILIAZIONE PURA E SEMPLICE E’ GRATUITA
Puoi domiciliarti per l’intera procedura, oppure chiedere anche soltanto una singola sostituzione
Per le domiciliazioni i controlli in cancelleria sono Gratuiti.
Il nostro studio effettua anche adempimenti: ad esempio notifiche, affidare incarichi all’ufficiale giudiziario.
Ci impegneremo a fornirti e a relazionare prontamente l’esito delle udienze
Le singole attività successive (attività istruttorie, partecipazioni ad udienze, iscrizione della causa a ruolo) saranno concordate con l’avvocato domiciliatario.
Le spese vive sono in ogni caso anticipate dal dominus, con l’invio anticipato di un congruo fondo spese. Lo studio effettua anche un servizio di “vicariato”, ossia la sostituzione per singole udienze presso gli uffici giudiziari di:
- Napoli Nord,
- Napoli,
- Santa Maria Capua Vetere,
- Barra,
- Caserta,
- Benevento,
- Avellino,
- Salerno,
concordemente con la disponibilità e la presenza in Tribunale degli avvocati, a tariffa concordata.
I nostri consigli sulla domiciliazione dell’avvocato
Per facilitare la domiciliazione, suggeriamo di seguire questi consigli, per evitare alcune possibili eccezioni di legittimità processuale:
- inserire anche il nostro nominativo dell’avvocato con il quale si concorda la domiciliazione nel mandato), in questo modo l’avvocato domiciliatario sarà facilitato alla partecipazione alle udienze, senza bisogno di inviare ogni volta una nomina di sostituto; per il profilo tariffario, il collega e il cliente sono garantiti dagli accordi economici presi al momento dell’apertura della domiciliazione;
- nel caso sia impossibile o difficoltoso conferire il mandato anche a noi, è necessario compilare un’elezione di domicilio nel nostro studio formata dalla parte e dall’Avvocato (nel caso, vi forniremo il modello);
- non inviarci, se non quando strettamente necessario, documentazione in originale, ma copie; preferire tutte le volte in cui è possibile la comunicazione via posta elettronica certificata rispetto al telefax e alla posta ordinaria;
- farci pervenire le istruzioni per l’udienza se possibile con un anticipo di 4 giorni, unitamente alla indicazione della partecipazione o meno del dominus alla stessa, in modo che si possa preparare il nostro piano udienze settimanale;
- farci sapere, al momento in cui ci inviano un pagamento, se preferiscono fattura allo studio o al cliente finale e unire i relativi dati fiscali in modo che si possa subito procedere alla fatturazione e ove necessario al pagamento della ritenuta di acconto;
- verificare, secondo il nuovo regolamento GDPR, che i clienti siano stati adeguatamente informati che i loro dati, anche sensibili, sarebbero a disposizione anche degli avvocati domiciliatari;
- indicarci, al momento del primo contatto, le generalità della controparte in modo che si possa valutare l’eventuale esistenza di cause di incompatibilità.
Con la sentenza n. 25215 del 2014 la stessa Corte di Cassazione ha specificato, altresì, seppur in modo alquanto opinabile, che mentre l’indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo per il notificante di utilizzare la notificazione in forma telematica, non altrettanto può dirsi nel caso di inequivocabile riferimento alle sole comunicazioni inviate dalla cancelleria. L’inequivocabile riferimento alle sole comunicazioni, non fa sorgere, in capo al notificante, l’obbligo di utilizzo della notificazione in via telematica.
Con la su citata sentenza, inoltre, la Suprema Corte, ha chiarito che l’indicazione della PEC, con specifico riferimento alle sole comunicazioni, unitamente alla mancata elezione del domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, rende ammissibili e, quindi, legittime le notificazioni effettuate presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, ex art. 82 del R.D. 37/1934.
Questo perché, ci si troverebbe – a parere di chi scrive – davanti ad un’ipotesi di nullità della notificazione e non di inesistenza della stessa cosi come stabilito dalla Suprema Corte.
L’elezione del domicilio ex art. 82 del R.D. 37/1934 e la notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
L’ art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 prevede che: “I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.
In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria”.
Il legislatore italiano attraverso questa disposizione di rendere più agevoli le comunicazioni e le notificazioni al difensore della parte.
L’assegnazione dell’avvocato al tribunale significa null’altro che l’iscrizione nell’albo professionale tenuto da ciascun ordine circondariale degli avvocati presso ogni tribunale che ha quindi come riferimento territoriale la circoscrizione del tribunale stesso. (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143).
le Sezioni Unite,hanno inteso il riferimento all’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, come connesso non solo al tribunale, ma anche ai giudizi di impugnazione, e di conseguenza anche a quelli instaurati innanzi alle Corti d’Appello.
L’interpretazione dell’art 82 cit in chiave di prospective overruling alla luce delle novità normative in materia.
Premesso che:
Il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 48, lett. d), conv., con mod., dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, ha inserito nel codice di rito l’art. 149- bis sulla notificazione a mezzo di posta elettronica, aggiungendo un terzo comma all’art.136 c.p.c ,tale articolo prevede la possibilità delle comunicazioni di cancelleria mediante telefax o posta elettronica.
“ Una volta divenuto operante in particolare il nuovo art. 125 c.p.c. con la previsione dell’obbligo del difensore di indicare negli atti di parte il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, ciò che consente una modalità semplificata di notificazione (art. 149 bis c.p.c.), talchè l’art. 366 c.p.c., che prescriveva analogo specifico onere di elezione di domicilio per il giudizio di cassazione, ha previsto l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata come modalità alternativa alla domiciliazione – anche l’interpretazione dell’art. 82 cit., in chiave di prospective overruling, va riadattata a questo mutato contesto normativo.” (Cass. Civ., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143).
la Corte arriva ad affermare che: “in simmetria con l’art. 366 c.p.c. e coerentemente alla nuova formulazione dell’art. 125 c.p.c., anche ai sensi dell’art. 82 cit. all’onere dell’elezione di domicilio si affianca – a partire dall’entrata in vigore delle recenti modifiche delle disposizioni appena citate – la possibilità di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (che, rispetto alla notifica in cancelleria, è più spedita ed offre una garanzia molto maggiore per l’avvocato destinatario della notifica).
Le Sezioni Unite arrivano ad enunciare il seguente principio di diritto:
“Il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.
Trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori dalla circoscrizione cui l’avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto della medesima corte d’appello.
Tuttavia, dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l’obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.